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10 giugno 2014

Consultori: leggi da applicare

Ancora norme che puntano a "ridefinire" le attività dei consultori, già definite nelle leggi istitutive e nel Progetto Obiettivo Materno Infantile del 2000.


 Il 12 maggio 2014 è stato pubblicato sul BUR il  DCA n. U00152 che interviene sulle attività  dei Consultori Familiari del Lazio e definisce la tariffa per il rimborso del parto a domicilio, e che ha provocato proteste e perplessità tra gli "addetti ai lavori", le associazioni femminili e femministe, gli operatori dei consultori.
La Consulta dei Consultori Familiari di Roma si è riunita in Assemblea in data 5 giugno 2014 e ha approvato all'unanimità il seguente documento che è stato inviato alla competente Direzione Sanitaria della Regione, al Presidente e Commissario ad acta Zingaretti e alle associazioni che partecipano alla Assemblea delle donne per i consultori.
Questo documento vuole essere l'espressione delle esigenze e delle istanze di chi quotidianamente si trova a gestire - con risorse umane, materiali e logistiche precarie - interventi di prevenzione e di promozione della salute, e a rispondere alle richieste delle donne e degli uomini nei consultori di Roma.
Confidiamo che il dialogo che si è aperto con la Direzione Sanitaria della Regione porti maggiore consapevolezza e attenzione per i problemi concreti che i consultori affrontano ogni giorno.

In merito al Decreto del Commissario ad acta n. U00152 del 12/05/2014 avente per oggetto “Rete per la salute della donna, della coppia e del bambino: ridefinizione e riordino delle funzioni e delle attività dei Consultori Familiari regionali. Tariffa per il rimborso del Parto a domicilio, ad integrazione del Decreto del Presidente in qualità del Commissario ad acta n. U0029 del 01/04/2011” la Consulta dei Consultori del Comune di Roma, come già fatto in presenza di altre proposte di legge regionali sulla stessa materia, intende ribadire che i CCFF del Comune di Roma e della Regione Lazio non hanno bisogno di nuove “ridefinizioni” di funzioni e compiti, ma solo di vedere applicata pienamente la normativa in vigore:

·         la legge istitutiva n. 405/75 e la Legge della Regione Lazio n. 15/76 (ritenuta da molti una delle più avanzate in Italia fra le leggi regionali istitutive dei CCF)  perché nella definizione delle finalità e attività coniuga pienamente l’approccio sanitario a quello sociale 

·          il Progetto Obiettivo Materno Infantile (a cui tutti i Piani Sanitari nazionali e regionali correttamente fanno riferimento) che, oltre a ribadire il metodo di lavoro indica le aree di applicazione, fornisce obiettivi, azioni e indicatori che permettono la piena realizzazione delle finalità delle leggi suddette e la misurazione dei risultati.


La Consulta non ritiene quindi utile soffermarsi in questa sede sui singoli aspetti del testo in oggetto  in quanto i contenuti non sono soltanto discutibili sul piano ideologico e tecnico, ma contrastano palesemente con la normativa vigente.

Chiediamo invece che la Regione Lazio traduca in termini  concreti l’interesse  per le attività dei consultori che ha manifestato attraverso la pubblicazione del Decreto, chiarendo:

1)   come  intende raggiungere il risultato indicato nel DCA  n. 480/2013,  che da una parte afferma di voler arrivare nel triennio 2013-2015  ad “un rapporto fra n. consultori familiari presenti e previsti dal fabbisogno non superiore ad uno scostamento del 20%” rispetto allo standard che è di  1 CF : 20.000 abitanti per le aree urbane e di 1 CF : 10.000 per le aree extraurbane, e dall’altra prevede una costante riduzione degli stanziamenti in bilancio per i consultori nei prossimi anni;

2)   a fronte delle necessità di riduzione della spesa, quali risorse verranno stanziate e quali saranno le priorità per l’adeguamento delle sedi, per il completamento/ampliamento degli organici,  per l’ampliamento dell’offerta dei servizi  e degli orari di apertura;  

3)   quale cronoprogramma si intende definire per vincolare le amministrazioni all’attuazione del piano;

4)   quali vincoli e sanzioni sono previsti per le Direzioni Generali che non ottemperano al piano definito;

5)   quali saranno le iniziative di formazione e aggiornamento del personale consultoriale perché sia rispettato il modello operativo delineato nella normativa, valorizzando la messa in comune delle “buone pratiche” già realizzate, investendo sul piano della  promozione della salute e della prevenzione, promuovendo la interdisciplinarietà e contrastando logiche di categoria professionale che causano conflittualità e riducono l’efficacia dell’azione consultoriale;

6)   quale intervento di riorganizzazione dell’assistenza Ospedaliera e Territoriale si intende promuovere  nel definire reti e percorsi per rispettare i criteri di appropriatezza e di continuità delle cure e  garantire costi più bassi e chiarezza dei ruoli e funzioni dei diversi servizi sociosanitari.


La Consulta ritiene che il decreto in oggetto non risponda alle esigenze di promozione della salute e alle attese delle donne e degli uomini ai quali sono rivolti i CCFF e delle operatrici/operatori che vi lavorano, pertanto chiede che venga abrogato il decreto in oggetto e che si diano risposte concrete ai problemi che impediscono la piena attuazione delle potenzialità dei consultori per promuovere e tutelare la salute sessuale e riproduttiva delle donne e delle coppie.





10 febbraio 2012

Nuovo pericoloso attacco ai consultori pubblici

Ancora una volta ci tocca registrare un tentativo di lesione ai diritti delle donne e alla tutela della loro salute. La notizia è che l'assessore ai servizi sociali della regione Lazio, Aldo Forte - nel corso della Commissione di ieri, durante la discussione sulla proposta di legge sul "Sistema integrato di interventi dei servizi e delle prestazioni sociali per la persona e la famiglia nella Regione Lazio" - ha presentato un emendamento per l'abrogazione dell'art.6 della legge 15/76, che abrogava di fatto, con un colpo di mano, le attività dei consultori del Lazio e la loro funzione, definite da tale articolo. I consiglieri dell'opposizione non si sono fatti sorprendere e hanno bloccato il maldestro tentativo, almeno per il momento.
Riteniamo davvero violento ed offensivo l'atteggiamento della Giunta regionale nei confronti delle donne e degli operatori dei consultori che lavorano quotidianamente insieme alle donne per la difesa del loro diritto alla salute e alla autodeterminazione.
Riteniamo che le Istituzioni abbiano  il compito di tutelare e potenziare i servizi pubblici che, in condizioni a volte molto difficili, sono un riferimento concreto per i cittadini e rispondono alle loro richieste. Certo il loro compito non è quello di distribuire fondi pubblici affidando progetti a termine a una miriade di associazioni private che hanno durata breve e presenze effimere, e a volte anche competenze discutibili.  Perchè non rinforzare i servizi che esistono e lavorano da anni sul territorio?
Qual'è lo scopo dell'accanimento di questa Giunta contro i consultori pubblici e contro le numerose donne che in questi 35 anni li hanno frequentati?
E' un istintivo odio di genere, al di là delle affermazioni del "mi state a cuore"? O è una strana e anacronistica visione del mondo, di un mondo che non contempla le donne come soggetti autonomi e responsabili, ma solo come matrici e dispensatrici di servizi sociali?

28 dicembre 2011

Aspettando il 21 gennaio

21 gennaio 2012 – Incontro Nazionale per i Consultori Familiari


Il 21 gennaio l'Assemblea Permanente delle Donne contro la proposta di legge Tarzia ha convocato a Roma un incontro nazionale di confronto sulla situazione dei consultori familiari pubblici nelle diverse regioni italiane. Una rappresentanza dell'Assemblea ha partecipato ad un incontro che ha avuto luogo a Torino in novembre e a metà gennaio parteciperà ad una assemblea a Reggio Emilia.
Una reazione simultanea, nelle diverse realtà regionali, ai tentativi in atto per sottrarre alle donne un servizio che, nonostante le carenze di personale e le difficoltà logistiche, ha garantito il diritto alla salute sessuale e riproduttiva dal 1975 ad oggi, rispettando le differenti appartenenze culturali, religiose, politiche delle donne, delle coppie, degli adolescenti, e lavorando per l'aumento della consapevolezza di tutti.
Pubblichiamo a seguire i contributi alla discussione che sono stati fino ad oggi prodotti ( Pina Adorno, Maria Marcelli, Milva Pistoni, Giovanna Scassellati, Carlotta Sorrentino ) e invitiamo chi vuole a inviarci riflessioni e spunti per ampliare il dibattito.

Diritto alla salute e servizi per le donne
Pina Adorno Maria Marcelli

Il diritto alla salute è sancito dalla nostra costituzione (art. 32) e nella definizione dell’OMS la salute viene tratteggiata nella sua accezione complessiva di benessere psicofisico e non di semplice assenza di malattia.

Per quanto riguarda la salute delle donne, all’inizio degli anni ’70 il movimento femminista arriva a delineare un modello di salute che parte dalla differenza e dalla consapevolezza di genere e consente alle donne di diventare responsabili e protagoniste delle proprie decisioni, consente alle donne di affermare la loro soggettività, di non essere subalterne a nessuno nel pensare il proprio futuro. Di affermare il diritto all’autodeterminazione.

I consultori, che le donne italiane degli anni ’70 hanno voluto e imposto, cambiando anche l’approccio della medicina tradizionale e il ruolo di medici e operatori sanitari, si collocano in questo solco e in questa prospettiva, e lavorano per promuovere e tutelare la salute psico-affettiva, sessuale e riproduttiva della donna, della coppia, degli adolescenti.

Dagli anni ’90 i consultori sono stati progressivamente abbandonati dalle donne organizzate - sia nella veste di utenti e sia come partecipazione e controllo politico - che hanno scelto soluzioni private e hanno lasciato i consultori in un percorso di progressiva sottomissione a criteri sanitari aziendali.

Parallelamente, soprattutto negli ultimi anni, si sono moltiplicate le agenzie e le associazioni private finalizzate a dare “risposte certe e rapide” ai bisogni delle donne. E’ uno spazio politico e/o occupazionale legittimo e meritorio - sia nella veste di volontariato sia in quella imprenditoriale - anche se a volte l’impressione è che le soluzioni trovate si muovano più come assunzione di delega da parte delle donne che non della promozione dell’autodeterminazione.

18 marzo 2011

Donne e scelta di maternità

Segnaliamo la puntata di Presa Diretta del 26/9/2010 "Senza Donne" per chi non l'avesse vista o volesse rivederla.
L’inchiesta mette in evidenza come sostenere efficacemente la scelta delle donne di avere dei figli agendo su quelle difficoltà sociali ed economiche che si dichiara di voler rimuovere affinché le donne non ricorrano all’aborto. Non di contributi una tantum o bonus bebè le donne hanno bisogno, ma di una diversa organizzazione dei tempi di lavoro e della possibilità di condividere la responsabilità dei figli con i padri e con la comunità sociale più ampia.
Nei Consultori Familiari i gruppi di Accompagnamento alla Nascita permettono alle donne e ai loro partner di conoscere la normativa e i diritti che possono esercitare, nonchè i servizi che possono essere attivati per conciliare i tempi di vita e di lavoro e assolvere ai compiti genitoriali in modo pieno e sereno.
Per saperne di più, vedi:
Legge 8 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'"
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"

20 settembre 2010

La presidente della consulta parla dell'attuale normativa sui consultori del Lazio

Riprendiamo da radio radicale l'intervento della presidente della consulta nel corso del dibattito "Gli operatori per i consultori familiari e la sanità pubblica" tenutosi martedì 14 settembre presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale S. Camillo. Pina Adorno descrive la legge regionale n° 15/76 che la proposta di legge Tarzia intende abrogare.



L'audio integrale dell'incontro è disponibile sul sito di radio radicale

13 luglio 2010

regolamento

Art. 1
Istituzione della Consulta Comunale
In conformità alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 237 del 7 novembre 1994 è istituita la Consulta Cittadina Permanente dei Consultori Familiari di Roma, con sede presso il Dipartimento V dell’Amministrazione Comunale di Roma, Via Merulana, 123.
….”La Consulta si propone – attraverso incontri periodici fissi con l’Amministrazione – di stimolare e verificare le attività e i programmi del Comune.
La Consulta avanza proposte al Sindaco, alla giunta e al Consiglio Comunale tendenti a garantire il rispetto dei diritti degli utenti dei consultori. Essa interloquisce, attraverso il Sindaco, con gli altri Enti ed Istituzioni preposti alla gestione dei servizi consultoriali.

Art. 2
Composizione e durata
La Consulta si compone di rappresentanti di Associazioni femminili e femministe e di utenti aventi come finalità statutaria la tutela del diritto alla salute e da 4 operatori in servizio nei consultori per ciascuna delle 5 AA.SS.LL. romane e proporzionalmente da operatori dei consultori privati convenzionati.
Ogni anno, entro il 30 novembre, debbono prevenire al Comitato di Coordinamento entuali variazioni relative ai nominativi dei componenti della Consulta.
Entro la fine di ogni anno con atto del Presidente e su indicazione del gruppo per le ammissioni si procederà a:
nuove ammissioni;
cancellazione di componenti che hanno cessato la propria attività o sono decaduti.
La Consulta dura in carica tre anni dalla data di insediamento.

Art. 3
Compiti
Compiti principali della Consulta Cittadina sono:
esprimere parere su materie sociali e sanitarie, di sua iniziativa oppure quando sia richiesto dal Sindaco e da altri organismi pubblici sia del Comune di Roma che provinciali o regionali;
sollecitare iniziative tese a migliorare la qualità delle prestazioni fornite dal Consultorio ed i rapporti con cittadini;
elaborare e formulare proposte in ordine a questioni di rilevante interesse per lo sviluppo sociale, sanitario, culturale ed economico della comunità;
avere funzione propositiva, consultiva e di verifica/controllo per qualsiasi decisione inerente i CC.FF., attraverso il Sindaco o per conto dello stesso;
esprimere orientamenti o indicazioni in ordine alle politiche di bilancio dei fondi destinati ai Consultori Familiari da parte degli Enti pubblici competenti.

Art. 4
Nomina, sostituzione
I rappresentanti degli operatori sono eletti, con elezione diretta tra coloro che svolgono l’attività nei Consultori familiari.
Per i rappresentanti delle AA.SS.LL. dimissionari o decaduti, la ASL di appartenenza dovrà comunicare entro un mese il nominativo del sostituto.
Le associazioni indicano un rappresentante effettivo ed un supplente.
Per l’ammissione di nuove associazione si istituisce un gruppo che ne controlli i requisiti di ammissibilità.
L’associazione che chiede di aderire deve accludere il proprio profilo e gli estremi dello statuto. Dai documenti dovrà risultare che l’associazione non persegue scopo di lucro e che ha svolto nell’ultimo biennio attività nel campo sociale e sanitario.
Dopo tre assenze ingiustificate del titolare o del supplente esse decadono.

Art. 5
Organi della Consulta Comunale
Organi della Consulta sono:
L’ Assemblea;
Il Comitato di Coordinamento;
Il Presidente della Consulta.

Art. 6
Assemblea
E’ composta dai rappresentanti delle associazioni e dagli operatori consultoriali eletti nelle 5 ASL romane e da operatori dei consultori privati convenzionati eletti dalle rispettive strutture.
L’Assemblea elegge il Presidente ed il Comitato di Coordinamento, presenta proprie proposte e delibera su quelle del Comitato di coordinamento.
L’Assemblea della Consulta cittadina si riunisce:
in seduta ordinaria almeno una volta al mese
in via straordinaria nei seguenti casi:
a)allorché ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi membri effettivi: La richiesta sarà presentata al Presidente che provvederà alla convocazione entro tre settimane dal ricevimento della richiesta;
b)in seguito a specifica richiesta da parte dell’Amministrazione comunale la quale provvederà a fornire alla Consulta, con un congruo anticipo di tempo, la documentazione necessaria alla discussione affinché possa essere nota tempestivamente agli interessati;
c)su richiesta del Presidente e almeno tre membri del Comitato di Coordinamento, quando essi, per la rilevanza dell’argomento e l’ampiezza dell’interesse, ritengono insufficiente il solo supporto del gruppo o gruppi di lavoro competenti.
L’Assemblea può organizzarsi in gruppi di lavoro. La costituzione, i contenuti la durata e le modalità operative degli eventuali gruppi di lavoro, sono di volta in volta deliberati dall’Assemblea a maggioranza semplice.
Le modalità organizzative, la distribuzione dei compiti, l’ammissione dei supplenti, etc. costituiscono scelte autonome nell’ambito dei singoli gruppi di lavoro, i quali debbono rispettare solo l’impegno di esprimere il risultato nei tempi concordati con l’Assemblea.
I gruppi di lavoro possono essere costituiti:
approfondire l’esame di problemi specifici, ben definiti, indicati dall’Assemblea, e a fornire a queste le proposte o le valutazioni richieste in merito;
costituire fonti di consulenza permanenti, alle quali possono rivolgersi l’Assemblea o il Comitato di Coordinamento o la Presidenza e fornire all’organo richiedente le risposte o le valutazioni.
In ogni caso, i componenti dei gruppi di lavoro saranno scelti, nell’ambito di partecipanti all’Assemblea, tra coloro che possiedono la maggiore competenza ed esperienza nei settori ove i gruppi di lavoro saranno incaricati di svolgere i compiti loro affidati.
Le decisioni e le risposte nell’ambito del gruppo saranno prese a maggioranza, con l’impegno di illustrare all’Assemblea, in occasione della risposta, i criteri adottati e le motivazioni, e con il diritto dei componenti in disaccordo di comunicare all’Assemblea il loro punto di vista.
I gruppi di lavoro potranno ampliare la loro composizione accettando la collaborazione, a titolo gratuiti, di persone particolarmente competenti esterne alla Consulta. Tali membri esterni non avranno diritto di voto in sede di decisioni interne al gruppo o all’Assemblea.
All’Assemblea potranno essere invitati singoli, gruppi o associazioni sia per problematiche in qualità di esperti che possono interessare, sia per pareri o iniziative di interesse comune. Gli invitati permanenti all’Assemblea possono essere proposti sia dai componenti all’Assemblea, sia dal Presidente e sia da uno o più membri del Comitato di Coordinamento su parere positivo della maggioranza semplice dell’Assemblea.
L’Assemblea potrà ascoltare richieste di cittadini, di consulte già costituite o di gruppi su problemi e situazioni che ricadono nella sfera di competenza dei CC.FF.

Art. 7
Comitato di Coordinamento
Il comitato di Coordinamento è un organo direttivo ed esecutivo ed ha il compito di organizzare i lavori della Consulta e di condividere con il Presidente scelte e decisioni quando queste non possono essere all’Assemblea per motivi di urgenza. Si ritiene situazione di urgenza l’impossibilità di convocare l’Assemblea in tempi utili al fine dell’efficacia delle, decisioni.
Il Comitato si riunisce su richiesta del Presidente, riferisce all’Assemblea del lavoro svolto e presenta proposte. E’ costituito da 5 membri. Ne fanno parte il Presidente della Consulta, 2 portavoce rappresentanti dei gruppi e 2 operatori, che verranno eletti dalle rispettive “componenti”.
E’ convocato e presieduto dal Presidente della Consulta.
Il Comitato dura in carica due anni ed è rieleggibile per un altro anno.

Art. 8
Presidente
Il Presidente è eletto dall’Assemblea a seguito di autocandidature o proposte di candidature.
E’ il rapresentante ufficiale della Consulta e fa parte di diritto di tutti i gruppi e del Comitato di Coordinamento.
Dura in carica due anni ed è rieleggibile per un altro anno.

Art. 9
Compiti del comitato di Coordinamento e del Presidente
Tra i compiti del comitato di Coordinamento e del Presidente vi sono:
a.predisporre gli atti ed i documenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, redigere i verbali di Assemblea, conservare ed ordinare la documentazione relativa ad atti della Consulta, inviare relazione semestrale sull’attività svolta;
b.rivolgersi ai gruppi di lavoro per le necessità di supporto;
c.coadiuvare il Presidente nei lavori dell’Assemblea, verificando le presenze, controllando l’esito delle votazioni, prendendo atto delle nomine e ufficializzandole, etc.
d.organizzare una Banca Dati anche con finalità di rendere disponibili informazioni circa la presenza dei vari servizi offerti sia dalle associazioni che dai CC.FF., sia sui bisogni degli utenti di tali servizi;
e.tenere i contatti con la stampa ed occuparsi di dare il dovuto risalto ai fatti, iniziative, osservazioni, segnalazioni provenienti dagli Organi della Consulta Cittadina; ciò sempre con la finalità di agevolare il raggiungimento degli obiettivi propri della Consulta.
Le decisioni del Comitato di coordinamento vengono prese sulla base della maggioranza semplice dei presenti alle riunioni.




Art. 10
Votazioni
Non è consentito votare per deroga.
Ogni associazione ha diritto di esprimere un solo voto. Possono votare i supplenti in sostituzione dei membri effettivi, Le decisioni sono prese sulla base della maggioranza semplice dei presenti.

Art. 11
Sede dell’Assemblea
La Consulta ha sede presso il Dipartimento V. L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione per il funzionamento della Consulta, una sede, un amministrativo e le attrezzature necessarie.

Art. 12
Esclusione dei compensi
La partecipazione alla Consulta Cittadina è gratuita.
Non sono previsti compensi ne rimborsi per la collaborazione ai lavori, per la presenza alle riunioni, per l’assunzione di incarichi,

Art. 13
Modifiche del Regolamento
Le modifiche al presente Regolamento sono approvate, dal Consiglio Comunale, sentita la Consulta ovvero su proposta di quest’ultima. La Consulta propone le modifiche con la maggioranza semplice dell’assemblea pari almeno ad un terzo dei componenti:
Il Presidente della Consulta provvede ad informare l’Assemblea almeno 10 giorni prima che la questione sia posta all’o.d.g. dell’Assemblea medesima.

istituzione della consulta

COMUNE DI ROMA

DELIBERA N. 237 DEL 7 novembre 1994


ISTITUZIONE DELLA CONSULTA CITTADINA DEI CONSULTORI FAMILIARI DI ROMA


Visto l’Art. 6 della Legge 142/90 che prevede: ” I Comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all’Amministrazione locale”;

Tenuto conto delle funzioni che l’Art. 3 comma 14 del D.L. 20 aprile 1994 502/92 attribuisce al Sindaco;

Visti gli Art. 12-13-14 della Legge Regionale del 20 apri 1994 avente ad oggetto: “Disposizioni per il riordino del serviziale sanitario regionale ai sensi del D.L. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni: istituzione delle aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere”;

Atteso che nella città di Roma i consultori esistenti in numero di 50, soddisfano solo in minima parte le necessità della cittadinanza;

Visto che lo stato delle strutture dei consultori familiari spesso è inadeguato ed al limite della fatiscenza, tanto da dover programmare interventi di ristrutturazione non più procrastinabili;

Tenuto conto che la presenza di tali servizi è disomogenea, tanto che appare sempre più urgente una revisione della attribuzione territoriale nonché l’incremento numerico degli stessi;

Considerato che si determina una diversificazione nella erogazione delle prestazioni fra i vari consultori cittadini, tanto che occorrerà fornire un modello unitario al fine di omogeneizzare gli interventi;

Che una forte attenzione occorre dedicare ai servizi di prevenzione ed in particolare ai consultori familiari che prestano la loro opera soprattutto in favore delle donne e dell’infanzia;

Viste le Leggi n. 450/75, n.194/78, n. 833/78, n. 421/92, n. 125/91;

Viste le Leggi n. 15/75, n. 86/85 e quella del 20 aprile 1994;

Visti i decreti legislativi n. 502/92 e n. 517/93;

Visto lo Statuto del Comune di Roma nonché il regolamento sugli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare;


IL CONSIGLIO COMUNALE


delibera:


  1. di istituite entro un mese, la Consulta Cittadina Permanente dei consultori familiari di Roma; la Consulta si propone – attraverso incontri periodici fissi con l’Amministrazione – di stimolare e verificare le attività ed i programmi del Comune. La Consulta avanza proposte al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale, tendenti a garantire il rispetto dei diritti degli utenti dei consultori. Essa interloquisce attraverso il Sindaco, con gli altri Enti ed Istituzioni, preposti alla gestione dei servizi consultoriali. Il sindaco può chiedere alla Consulta il parere sulle materie di competenza, così come previsto dall’Art. 3 comma 14 del D.L. 502/92 e degli Art. 12-13-14 della Legge Regionale del 20 aprile 1994;

  2. di comporre la Consulta con rappresentanti delle Associazioni femminili, femministe, studentesche, degli utenti e degli operatori in servizio nei consultori, nonché delle Associazioni che hanno come finalità statutarie, la tutela del diritto alla salute;

  3. di provvedere alla approvazione di un apposito regolamento per il funzionamento della Consulta Cittadina Permanente dei consultori familiari di Roma.


Procedutosi alla votazione nelle forme come sopra indicate, l’on. Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata con 30 voti favorevoli e 19 contrari