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13 luglio 2010

regolamento

Art. 1
Istituzione della Consulta Comunale
In conformità alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 237 del 7 novembre 1994 è istituita la Consulta Cittadina Permanente dei Consultori Familiari di Roma, con sede presso il Dipartimento V dell’Amministrazione Comunale di Roma, Via Merulana, 123.
….”La Consulta si propone – attraverso incontri periodici fissi con l’Amministrazione – di stimolare e verificare le attività e i programmi del Comune.
La Consulta avanza proposte al Sindaco, alla giunta e al Consiglio Comunale tendenti a garantire il rispetto dei diritti degli utenti dei consultori. Essa interloquisce, attraverso il Sindaco, con gli altri Enti ed Istituzioni preposti alla gestione dei servizi consultoriali.

Art. 2
Composizione e durata
La Consulta si compone di rappresentanti di Associazioni femminili e femministe e di utenti aventi come finalità statutaria la tutela del diritto alla salute e da 4 operatori in servizio nei consultori per ciascuna delle 5 AA.SS.LL. romane e proporzionalmente da operatori dei consultori privati convenzionati.
Ogni anno, entro il 30 novembre, debbono prevenire al Comitato di Coordinamento entuali variazioni relative ai nominativi dei componenti della Consulta.
Entro la fine di ogni anno con atto del Presidente e su indicazione del gruppo per le ammissioni si procederà a:
nuove ammissioni;
cancellazione di componenti che hanno cessato la propria attività o sono decaduti.
La Consulta dura in carica tre anni dalla data di insediamento.

Art. 3
Compiti
Compiti principali della Consulta Cittadina sono:
esprimere parere su materie sociali e sanitarie, di sua iniziativa oppure quando sia richiesto dal Sindaco e da altri organismi pubblici sia del Comune di Roma che provinciali o regionali;
sollecitare iniziative tese a migliorare la qualità delle prestazioni fornite dal Consultorio ed i rapporti con cittadini;
elaborare e formulare proposte in ordine a questioni di rilevante interesse per lo sviluppo sociale, sanitario, culturale ed economico della comunità;
avere funzione propositiva, consultiva e di verifica/controllo per qualsiasi decisione inerente i CC.FF., attraverso il Sindaco o per conto dello stesso;
esprimere orientamenti o indicazioni in ordine alle politiche di bilancio dei fondi destinati ai Consultori Familiari da parte degli Enti pubblici competenti.

Art. 4
Nomina, sostituzione
I rappresentanti degli operatori sono eletti, con elezione diretta tra coloro che svolgono l’attività nei Consultori familiari.
Per i rappresentanti delle AA.SS.LL. dimissionari o decaduti, la ASL di appartenenza dovrà comunicare entro un mese il nominativo del sostituto.
Le associazioni indicano un rappresentante effettivo ed un supplente.
Per l’ammissione di nuove associazione si istituisce un gruppo che ne controlli i requisiti di ammissibilità.
L’associazione che chiede di aderire deve accludere il proprio profilo e gli estremi dello statuto. Dai documenti dovrà risultare che l’associazione non persegue scopo di lucro e che ha svolto nell’ultimo biennio attività nel campo sociale e sanitario.
Dopo tre assenze ingiustificate del titolare o del supplente esse decadono.

Art. 5
Organi della Consulta Comunale
Organi della Consulta sono:
L’ Assemblea;
Il Comitato di Coordinamento;
Il Presidente della Consulta.

Art. 6
Assemblea
E’ composta dai rappresentanti delle associazioni e dagli operatori consultoriali eletti nelle 5 ASL romane e da operatori dei consultori privati convenzionati eletti dalle rispettive strutture.
L’Assemblea elegge il Presidente ed il Comitato di Coordinamento, presenta proprie proposte e delibera su quelle del Comitato di coordinamento.
L’Assemblea della Consulta cittadina si riunisce:
in seduta ordinaria almeno una volta al mese
in via straordinaria nei seguenti casi:
a)allorché ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi membri effettivi: La richiesta sarà presentata al Presidente che provvederà alla convocazione entro tre settimane dal ricevimento della richiesta;
b)in seguito a specifica richiesta da parte dell’Amministrazione comunale la quale provvederà a fornire alla Consulta, con un congruo anticipo di tempo, la documentazione necessaria alla discussione affinché possa essere nota tempestivamente agli interessati;
c)su richiesta del Presidente e almeno tre membri del Comitato di Coordinamento, quando essi, per la rilevanza dell’argomento e l’ampiezza dell’interesse, ritengono insufficiente il solo supporto del gruppo o gruppi di lavoro competenti.
L’Assemblea può organizzarsi in gruppi di lavoro. La costituzione, i contenuti la durata e le modalità operative degli eventuali gruppi di lavoro, sono di volta in volta deliberati dall’Assemblea a maggioranza semplice.
Le modalità organizzative, la distribuzione dei compiti, l’ammissione dei supplenti, etc. costituiscono scelte autonome nell’ambito dei singoli gruppi di lavoro, i quali debbono rispettare solo l’impegno di esprimere il risultato nei tempi concordati con l’Assemblea.
I gruppi di lavoro possono essere costituiti:
approfondire l’esame di problemi specifici, ben definiti, indicati dall’Assemblea, e a fornire a queste le proposte o le valutazioni richieste in merito;
costituire fonti di consulenza permanenti, alle quali possono rivolgersi l’Assemblea o il Comitato di Coordinamento o la Presidenza e fornire all’organo richiedente le risposte o le valutazioni.
In ogni caso, i componenti dei gruppi di lavoro saranno scelti, nell’ambito di partecipanti all’Assemblea, tra coloro che possiedono la maggiore competenza ed esperienza nei settori ove i gruppi di lavoro saranno incaricati di svolgere i compiti loro affidati.
Le decisioni e le risposte nell’ambito del gruppo saranno prese a maggioranza, con l’impegno di illustrare all’Assemblea, in occasione della risposta, i criteri adottati e le motivazioni, e con il diritto dei componenti in disaccordo di comunicare all’Assemblea il loro punto di vista.
I gruppi di lavoro potranno ampliare la loro composizione accettando la collaborazione, a titolo gratuiti, di persone particolarmente competenti esterne alla Consulta. Tali membri esterni non avranno diritto di voto in sede di decisioni interne al gruppo o all’Assemblea.
All’Assemblea potranno essere invitati singoli, gruppi o associazioni sia per problematiche in qualità di esperti che possono interessare, sia per pareri o iniziative di interesse comune. Gli invitati permanenti all’Assemblea possono essere proposti sia dai componenti all’Assemblea, sia dal Presidente e sia da uno o più membri del Comitato di Coordinamento su parere positivo della maggioranza semplice dell’Assemblea.
L’Assemblea potrà ascoltare richieste di cittadini, di consulte già costituite o di gruppi su problemi e situazioni che ricadono nella sfera di competenza dei CC.FF.

Art. 7
Comitato di Coordinamento
Il comitato di Coordinamento è un organo direttivo ed esecutivo ed ha il compito di organizzare i lavori della Consulta e di condividere con il Presidente scelte e decisioni quando queste non possono essere all’Assemblea per motivi di urgenza. Si ritiene situazione di urgenza l’impossibilità di convocare l’Assemblea in tempi utili al fine dell’efficacia delle, decisioni.
Il Comitato si riunisce su richiesta del Presidente, riferisce all’Assemblea del lavoro svolto e presenta proposte. E’ costituito da 5 membri. Ne fanno parte il Presidente della Consulta, 2 portavoce rappresentanti dei gruppi e 2 operatori, che verranno eletti dalle rispettive “componenti”.
E’ convocato e presieduto dal Presidente della Consulta.
Il Comitato dura in carica due anni ed è rieleggibile per un altro anno.

Art. 8
Presidente
Il Presidente è eletto dall’Assemblea a seguito di autocandidature o proposte di candidature.
E’ il rapresentante ufficiale della Consulta e fa parte di diritto di tutti i gruppi e del Comitato di Coordinamento.
Dura in carica due anni ed è rieleggibile per un altro anno.

Art. 9
Compiti del comitato di Coordinamento e del Presidente
Tra i compiti del comitato di Coordinamento e del Presidente vi sono:
a.predisporre gli atti ed i documenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, redigere i verbali di Assemblea, conservare ed ordinare la documentazione relativa ad atti della Consulta, inviare relazione semestrale sull’attività svolta;
b.rivolgersi ai gruppi di lavoro per le necessità di supporto;
c.coadiuvare il Presidente nei lavori dell’Assemblea, verificando le presenze, controllando l’esito delle votazioni, prendendo atto delle nomine e ufficializzandole, etc.
d.organizzare una Banca Dati anche con finalità di rendere disponibili informazioni circa la presenza dei vari servizi offerti sia dalle associazioni che dai CC.FF., sia sui bisogni degli utenti di tali servizi;
e.tenere i contatti con la stampa ed occuparsi di dare il dovuto risalto ai fatti, iniziative, osservazioni, segnalazioni provenienti dagli Organi della Consulta Cittadina; ciò sempre con la finalità di agevolare il raggiungimento degli obiettivi propri della Consulta.
Le decisioni del Comitato di coordinamento vengono prese sulla base della maggioranza semplice dei presenti alle riunioni.




Art. 10
Votazioni
Non è consentito votare per deroga.
Ogni associazione ha diritto di esprimere un solo voto. Possono votare i supplenti in sostituzione dei membri effettivi, Le decisioni sono prese sulla base della maggioranza semplice dei presenti.

Art. 11
Sede dell’Assemblea
La Consulta ha sede presso il Dipartimento V. L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione per il funzionamento della Consulta, una sede, un amministrativo e le attrezzature necessarie.

Art. 12
Esclusione dei compensi
La partecipazione alla Consulta Cittadina è gratuita.
Non sono previsti compensi ne rimborsi per la collaborazione ai lavori, per la presenza alle riunioni, per l’assunzione di incarichi,

Art. 13
Modifiche del Regolamento
Le modifiche al presente Regolamento sono approvate, dal Consiglio Comunale, sentita la Consulta ovvero su proposta di quest’ultima. La Consulta propone le modifiche con la maggioranza semplice dell’assemblea pari almeno ad un terzo dei componenti:
Il Presidente della Consulta provvede ad informare l’Assemblea almeno 10 giorni prima che la questione sia posta all’o.d.g. dell’Assemblea medesima.

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